Posta Elettronica Certificata – Obbligo per gli Iscritti all’Albo
Si ricorda che l’attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) costituisce obbligo di legge per gli Iscritti all’Albo, ai sensi del comma 7, Legge 28-01-2009, n.2.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto Semplificazioni del 2020, gli Iscritti agli Albi professionali che non ottemperino all’obbligo di comunicazione all’Ordine di appartenenza della casella PEC (definita nella norma “domicilio digitale”), sono sospesi dall’Albo a tempo indeterminato, che verrà revocata ad avvenuta comunicazione del domicilio digitale.
L’Ordine aderisce alla Convenzione adottata a livello Nazionale dalla Fondazione C.N.I. con Aruba PEC che fornisce una casella PEC agli Iscritti che ne facessero richiesta. L’adesione al servizio non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del singolo Iscritto all’Albo.
Il relativo modulo di richiesta, al link https://ravenna.ordingegneri.it/wp-content/uploads/sites/98/2024/12/Modulo_PEC.doc, è da inoltrare alla Segreteria dell’Ordine.
L’indirizzo della casella PEC e le relative istruzioni, fornite dalla Fondazione CNI, saranno comunicate via mail ordinaria all’iscritto dalla Segreteria dell’Ordine.
Per la gestione della casella e richiedere eventuali servizi aggiuntivi, ciascun Iscritto dovrà accedere dal proprio profilo personale sul portale www.mying.it
NB: si rammenta altresì agli iscritti di controllare periodicamente la propria PEC in quanto le pubbliche amministrazioni possono utilizzarla per l’invio delle loro comunicazioni, compresi, ad esempio, i verbali di accertamento per violazione al Codice della Strada.
Si consiglia di settare un alert sulla propria mail che avvisi quando arrivano dei messaggi sulla casella PEC, accedendo con le proprie credenziali dal sito webmail.ingpec.eu, cliccando su Impostazioni e poi su Avvisi e report.
Richiesta disdetta PEC
È possibile disdire la PEC attivata con la Convenzione tra CNI e Aruba PEC in qualunque momento, inviando il modulo disponibile qui con allegata copia del documento di identità all’indirizzo mail assistenzapec@fondazionecni.org
In caso di cancellazione dall’Albo:
- la casella PEC resta attiva fino alla propria naturale data di scadenza. La data di scadenza si controlla sia dal portale a cui accede alla PEC sia dal portale www.mying.it
- è possibile richiedere la cancellazione immediata inviando il modulo disponibile qui con allegata copia del documento di identità all’indirizzo mail assistenzapec@fondazionecni.org (in caso di decesso utilizzare il modulo disponibile qui)
- è possible mantenere attiva la propria PEC a pagamento tramite il portale www.mying.it.
Riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in INI-PEC nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD)
Il Comunicato congiunto MIMIT/AgID prot. n.156298 del 29/07/2025, di cui all’oggetto, con la quale si ricorda che il domicilio digitale (PEC) del professionista obbligatoriamente iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale (per es. multe, certificati, ecc.) concernenti la sfera privata del titolare del domicilio digitale stesso (PEC). Ne consegue che:
- Una volta inserito nella piattaforma INI-PEC l’indirizzo PEC dell’Ingegnere iscritto all’Albo (adempimento a cura dell’Ordine), il dato viene automaticamente trasferito nella piattaforma INAD, all’interno della quale l’indirizzo PEC ed il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni;
- In tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare all’interno di INAD il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso da quello in INI-PEC ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale (diverso indirizzo PEC); questo rende possibile registrare due PEC diverse: quella “professionale” sarà su INI-PEC quella “privata” su INAD;
- Decorso il termine di trenta giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione nell’indice INAD del domicilio digitale (con o senza modifiche) e dei dati ad esso correlati;
- Il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
- Successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle Linee guida (AgID), di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD;
- Finché l’Ingegnere rimarrà iscritto all’Albo, la PEC comunicata all’Ordine o attivata in Convenzione Fondazione CNI/Aruba rimarrà sempre censita sul portale INI-PEC, ma qualora l’Iscritto decidesse di rimuoverla dal portale INAD (prima o dopo i 30 giorni di cui al punto 2) la stessa non sarà più visibile su INAD;
- Qualora l’Ingegnere cancellato dall’Albo intenda mantenere la PEC con dominio ingpec.eu quale servizio fuori dalla Convenzione Fondazione CNI/Aruba, la stessa sarà cancellata dal sistema INI-PEC ma rimarrà su INAD, a meno che l’Ingegnere non decida di rimuoverla da INAD.