AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il “professionista”, così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137.

Invitiamo ad una attenta lettura del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale“, e del Testo Unico delle relative linee guida aggiornate a gennaio 2018, emanati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, disponibili su: https://ravenna.ordingegneri.it/aggiornamento-professionale/normativa/.

Per esercitare la professione di ingegnere, l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale). I CFP sono conseguiti:

– con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione (vd. art. 3 comma 8 del Regolamento sopracitato);

– con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Per iscriversi ai vari corsi di aggiornamento organizzati da questo Ordine, occorre collegarsi alla piattaforma www.isiformazione.it.

Per conoscere quanti crediti si hanno o avere altre informazioni, si rimanda al portale www.mying.it al quale ogni iscritto si deve registrare autonomamente, seguendo le indicazioni presenti sulla “home page” del portale stesso. La mail di registrazione deve essere la stessa che Lei ha comunicato all’Ordine in sede di domanda di iscrizione. Qualora l’indirizzo mail dovesse variare dovrà comunicarlo tempestivamente e preventivamente all’Ordine che provvederà ad aggiornarla sui portali gestiti dal C.N.I.