Il C.N.I. con la Circolare 320/XX Sessione del 30 luglio 2025 ha trasmesso il Comunicato congiunto MIMIT/AgID prot. n.156298 del 29/07/2025, di cui all’oggetto, con la quale si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di digitalizzazione, il domicilio digitale (PEC) del professionista obbligatoriamente iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale (per es. multe, certificati, ecc.) concernenti la sfera privata del titolare del domicilio digitale stesso (PEC).
Pertanto:
- Una volta inserito l’indirizzo PEC dell’Ingegnere iscritto all’Albo (adempimento obbligatorio a cura dell’Ordine), il dato viene automaticamente trasferito nella piattaforma INAD, all’interno della quale il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni;
- In tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare all’interno di INAD il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale (diverso indirizzo PEC);
- Decorso il termine di trenta giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione del domicilio digitale (con o senza modifiche) e dei dati ad esso correlati, nell’indice INAD;
- Il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
- Successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle Linee guida (AgID), di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD;
- Fintantoché l’Ingegnere rimarrà iscritto all’Albo, la PEC comunicata all’Ordine o attivata in Convenzione Fondazione CNI/Aruba rimarrà sempre censita sul portale INI-PEC, ma qualora l’Iscritto decidesse di rimuoverla dal portale INAD (prima o dopo i 30 giorni di cui al punto 2) la stessa non sarà più visibile su INAD. Ovviamente, una volta cancellato dall’Albo, il domicilio digitale indirizzo PEC) sarà rimosso sempore a cura dell’Ordine dal portale INI-PEC come disposto dalla normativa.
Si allegano i documenti trasmessi dal CNI:
- Circolare CNI nr. 320/XX Sessione del 30 luglio 2025;
- Comunicato congiunto MIMIT/AgID prot. n.156298 del 29/07/2025, allegato alla Circolare CNI.