La normativa di riferimento per i procedimenti dell’Ordine è la Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e relativo regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
Per gli esiti dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ordine degli Ingegneri fare riferimento alla Sezione “Provvedimenti“; I provvedimenti finali sono approvati con delibera del Consiglio dell’Ordine. Nella Sezione Provvedimenti si possono consultare i verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine.
La modulistica per i vari procedimenti amministrativi è disponibile al link “Modulistica” ed accedere alle singole sotto-sezioni della stessa.
Per quanto riguarda i procedimenti relativi all’attività di Formazione Professionale Continua fare riferimento al link “Formazione“.
Per i procedimenti di accesso (documentale, civico e generalizzato) fare riferimento alla pagina: https://ravenna.ordingegneri.it/blog/2019/11/07/formazione-professionale-continua/
L’Ufficio competente per la ricezione delle istanze e per l’istruttoria è l’Ufficio Segreteria.
Salvo diversa definizione dei tempi di conclusione del procedimento stabilita nelle relative disposizioni normative e/o regolamentari, il termine di conclusione dei procedimenti è di giorni 30 dalla data di inizio del procedimento.
Si pubblica, in formato tabellare aperto, la lista dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ordine degli Ingegneri